
SERVIZIO EUDR
Conformità al Regolamento EUDR con Vireo
Cos’è il Regolamento EUDR?
Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), approvato il 31 maggio 2023, sostituisce l’attuale Regolamento (UE) 995/2010 (EUTR). L’obiettivo è contrastare non solo il taglio illegale delle foreste, ma anche la deforestazione e il degrado forestale.
A partire dal 30 dicembre 2025, le aziende che importano o esportano legno, gomma, cacao, caffè, olio di palma, soia e bestiame nell’UE dovranno garantire che i loro prodotti non abbiano causato deforestazione nel paese d’origine.
Obblighi per le aziende
Per essere conformi all’EUDR, le imprese devono:
- Raccogliere informazioni su provenienza e quantità dei prodotti.
- Fornire le coordinate geografiche dei terreni di produzione.
- Eseguire un’analisi sulla deforestazione delle aree da cui i prodotti vengono importati.
- Ottenere dati del fornitore.
- Dimostrare che i prodotti rispettano la normativa ambientale del paese d’origine.
Senza questa documentazione, le merci non potranno attraversare le dogane europee.
I servizi di Vireo per la conformità EUDR
Vireo aiuta le imprese ad adeguarsi all’EUDR con soluzioni modulari e personalizzabili:
1. Consulenza per la conformità EUDR
- Valutazione degli obblighi aziendali.
- Raccolta di dati e documentazione dai fornitori.
- Mappatura delle filiere di approvvigionamento.
- Verifica della deforestazione delle coordinate dei terreni di produzione (analisi satellitare).
- Analisi dei rischi e strategie di mitigazione.
- Assistenza durante i controlli delle autorità competenti.
- Monitoraggio continuo per garantire la conformità nel tempo.
2. Audit della catena di approvvigionamento
- Ispezioni in loco, analisi documentali e interviste ai fornitori.
- Personale Vireo in Asia per il monitoraggio diretto delle filiere.
- Report dettagliati su conformità, rischi e azioni correttive.
3. Formazione e aggiornamento normativo
- Corsi e workshop su dovuta diligenza e conformità EUDR.
- Materiali didattici personalizzati per ogni settore.
- Aggiornamenti continui sulle modifiche normative.
- Supporto nell’utilizzo del portale europeo per l’inserimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza (TRACES).
4. Servizio continuativo e completo
- Supporto nella comunicazione con fornitori e clienti.
- Stesura delle procedure operative per il mantenimento della conformità.
- Audit del sistema di dovuta diligenza e stesura del report annuale.
- Appoggio continuo in caso di necessità.
Perché scegliere Vireo?
✅ Esperienza e competenza nelle normative ambientali europee.
✅ Presenza internazionale, con un team operativo in Asia-Pacific.
✅ Tecnologie avanzate per la gestione e la tracciabilità delle filiere.
✅ Approccio personalizzato, con soluzioni su misura per ogni azienda.
✅ Massima disponibilità e rapporto diretto con il consulente.
Adegua la tua azienda al Regolamento EUDR
La raccolta di tutta questa documentazione richiede molto tempo, ma il regolamento entra in vigore tra poco: contattaci per una consulenza personalizzata e garantisci la conformità della tua azienda al nuovo Regolamento EUDR.
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FAQ
Che cos’è l’EUDR?
EUDR (European Union Deforestation Regulation) è il termine colloquiale usato per indicare il Regolamento (UE) 2023/1115, il quale ha l’obbiettivo di ridurre gli impatti sociali e ambientali delle catene di forniture europee, impedendo l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione sul suolo europeo di prodotti che abbiano causato deforestazione nel loro paese di origine.
Chi sarà colpito dal regolamento?
Il regolamento colpirà gli operatori, ovvero coloro che importano/esportano i prodotti interessati sul/dal mercato dell’Unione Europea, ed i commercianti, cioè coloro che comprano o mettono a disposizione prodotti oggetto del Regolamento (ad. es. grossisti o trasformatori intermedi).
Quali sono i prodotti interessati dal regolamento?
L’EUDR considera sette materie prime, ovvero legno, cacao, caffè, soia, palma da olio, bovini e gomma naturale. Sono inclusi nel regolamento inoltre, buona parte dei prodotti realizzati con queste materie prime, come ad esempio gli pneumatici, il cioccolato, il cuoio, i mobili in legno o la carta stampata. Un elenco completo dei prodotti interessati può essere trovato nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115.
Quali sono gli obblighi imposti agli operatori?
Il principale obbligo imposto agli operatori è la dovuta diligenza richiesta su tutti I prodotti interessati importati/esportati sul/dal mercato UE. La dovuta diligenza comprenderà tre fasi:
- Raccolta delle informazioni: in questa fase l’operatore deve raccogliere varie informazioni sul prodotto interessato, tra le quali la georeferenziazione degli appezzamenti in cui è stato coltivato il prodotto, e prove che il prodotto provenga da aree non deforestate dopo il 31 dicembre 2020 e che il prodotto rispetti la legislazione del paese di origine.
- Valutazione del rischio: In questa fase l’operatore dovrà valutare il rischio del prodotto interessato, utilizzando una serie di criteri, quali il rischio e le caratteristiche del paese di origine (es. presenza di foreste, tasso di deforestazione, corruzione).
- Mitigazione del rischio: Se il rischio del prodotto interessato non è considerato nullo o trascurabile, l’operatore deve mitigare tale rischio, richiedendo ulteriori informazioni, svolgendo indagini o audit indipendenti e/o attuando altre misure di attenuazione del rischio
E’ importante ricordare che per attraversare le dogane europee il prodotto dovrà essere affiancato da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Quali sono gli obblighi imposti ai commercianti?
I commercianti non-PMI vengono equiparati agli operatori, ovvero devono effettuare la dovuta diligenza per tutti I prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato europeo. I commercianti PMI, al contrario, non sono tenuti a implementare un sistema di dovuta diligenza, ma dovranno raccogliere e registrare informazioni relative ai contatti dei fornitori, le prove e i riferimenti della dovuta diligenza effettuata da essi ed i contatti di coloro ai quali si forniscono i prodotti.
Quando un’azienda è considerata PMI?
Ai sensi della Raccomandazione dell’Unione Europa n. 2003/361/CE, con il termine PMI (Piccola Media Impresa) si intendono imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di EUR.
Quando entrerà in vigore il regolamento?
Il regolamento è entrato in vigore a Giugno 2023 e verrà applicato a partire dal 30 Dicembre 2025. Le Piccole e Micro Imprese avranno però più tempo per adattarsi al regolamento, per queste aziende infatti la data di applicazione è fissata al 30 Giugno 2026.
Come verranno effettuati i controlli?
Il Regolamento prevede il controllo del:
- 9% degli operatori nazionali che immettono beni interessati provenienti da Paesi ad alto rischio
- 3% degli operatori nazionali che immettono beni interessati provenienti da Paesi a rischio standard
- 1% degli operatori nazionali che immettono prodotti provenienti da Paesi a rischio basso
NB: la classificazione dei Paesi in classi di rischio viene declinata dalla Commissione Europea. È prevista inoltre una soglia minima di controlli al 9% sui prodotti totali provenienti da Paesi ad alto rischio.
Quali saranno le sanzioni?
Il regolamento prevede:
- Sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale nel caso di persone giuridiche l’ammontare massimo è almeno pari al 4% del fatturato totale annuo
- La confisca dei prodotti interessati
- La confisca dei proventi ottenuti
- L’esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubbliche e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese le procedure di gara, sovvenzioni e concessioni
- Il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o recidiva
- Il divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’art. 13 in caso di violazione grave o di recidiva
- La pubblicazione della sentenza di condanna